Cosa è la difesa personale

 Domande   e  Risposte

 

La Difesa Personale è un insieme di movimenti e tecniche prestabilite che sviluppano le leggi fisiche naturali dell'uomo, trasformandoli in mezzo di difesa.

 

L'Autodifesa si può considerare come uno sport ?

 

No, e un mezzo per migliorare le qualità psico-motorie dell'individuo e nasce come arte per difendere se stessi .

 

Quanto tempo ci vuole per imparare ?

 

Non esiste un tempo preciso dipende dalla determinazione e della predisposizione verso l'arte dimostrata dal singolo individuo.

 

È considerata come arma impropria ?

 

Nessuna disciplina di autodifesa è e deve essere considerata un'arma impropria, l'insegnamento porta alla maggiore conoscenza del proprio corpo attraverso lo sviluppo delle tecniche, seguendo le leggi della natura umana.

 

Cosa sviluppa la Difesa-Personale nella persona ?

 

La coordinazione motoria, la disciplina, il rispetto verso il tuo compagno, la socializzazione.

 

Quali sono gli elementi più difficili da imparare ?

 

La difficoltà di una tecnica è soggettiva. Come nella vita, dove ognuno di noi ha i propri limiti, anche nella difesa-personale ognuno di noi ha difficoltà diverse dipendenti da molteplici fattori: attitudine, fisico ecc. I traguardi si ottengono riuscendo dove non eravamo riusciti prima.

 

Legalmente, quali articoli regolano la legittima difesa?

 

Dagli articoli 52 e 55 del c.p.

 

Quali sono gli obiettivi principali dell'auto-difesa ?

 

Raggiungere un perfetto autocontrollo e, attraverso la corretta pratica delle tecniche, evitare di provocare lesioni.

 

Definizione di "Difesa personale"

 

Non occorre solo saper dare calci e pugni o essere in grado di liberarsi da una presa per uscire incolumi da un'aggressione. Occorre valutare anche, l'aspetto emotivo di ognuno e l'impatto immediato sull'evento aggressivo, difatti di fronte ad un aggressione se l'emotivita' scatena solo istinti di paura si tendera' a una reazione non controllata in base alla qualwe i calci ed i pugni poco servono.Il controllo emotivo aiutera' La nostra capacita' tecnica a fronteggiare  l'aggressione o l'aggressore nela modalita' piu' opportuna. 

Troppo spesso infatti si insegna come applicare colpi specifici ma all'atto pratico la vittima non reagisce all'aggressione o l'aggressore, poiche' avviene in una situazione imprevista ed imprevedibile per cui si verifica il blocco emotivo alla reazione  giusta ed opportuna. 

 

Possiamo schematizzare varie tipologie di aggressione differenziando tra quelle a scopo sessuale e quelle a scopo di scippo e rapina. Le prime vengono espletate da parte di persone senza scrupoli che spesso trovano eccitante la paura della vittima, le seconde sono di solito più rapide e chi le compie bada alla sostanza del furto da compiere , senza andare oltre. Ne consegue che le aggressioni a sfondo sessuale siano pertanto le più pericolose.

 

                      Difesa personale per la donna

 

Una donna deve imparare innanzitutto ad evitare situazioni a rischio o che possono diventarlo. Fare attenzione a camminare in zone isolate, non dare confidenze ad estranei, essere vigili quando si rincasa. Il portone o il cancello è spesso il luogo dove chi ci ha seguite decide di mettere in pratica il suo piano. Ma a volte una violenza può avvenire anche da un collega di lavoro, una persona che crediamo amica, un parente, qualcuno che lavora in un posto che ci troviamo a frequentare anche casualmente (stazione di servizio, lido balneare, garage ecc.), o addirittura nell'ambiente domestico, ad opera di mariti o fidanzati violenti.

 

Per questo una donna non sempre può evitare tutto e necessita di conoscere gli strumenti per potersi salvare la vita in caso in cui tutto ciò che ha osservato non è bastato ad evitarle un'aggressione.

 

I corsi non hanno lo scopo di trasformare una casalinga o una studentessa in una super donna. Le tecniche descritte hanno molte variabili e non assicurano il successo al 100% ma permettono a molte donne di evitare di avere la peggio in caso di aggressione.

 

Il pericolo maggiore è essere prese di spalle. Molte aggressioni avvengono così afferrando la vittima al bacino e tenendole una mano sulla bocca per non farla urlare. Il primo consiglio è evitare il panico. Reagire indiscriminatamente dimenandoci fa solo innervosire l'aggressore. Mostrate calma cercando di capire se vuole trascinarvi, in ogni modo per usarvi violenza dovrà esservi davanti quindi dovrà cambiare posizione. Cosa fare?

 

1) Reagire in quella posizione      

2) Aspettare che si sposti 

 

Quando una persona ci cinge da dietro possiamo reagire in 3 semplici passi:

 

1) Dare un "pestone" sul piede dell'aggressore con tutta la nostra forza (un tacco affondato nel centro del piede da un dolore molto acuto)

2) Dare una testata all'indietro (il setto nasale è un altro punto molto delicato)

3) Piegarci ed afferrare una gamba dell'aggressore e tirarla verso di noi facendolo cascare a terra alle nostre spalle.

 

 

Se l'aggressore lo abbiamo di fronte dobbiamo differenziare tra due situazioni:

 

1) A media distanza        2) A corta distanza 

 

Nel primo caso dobbiamo far si che non si avvicini, come? 1) calciare all'indirizzo dei genitali (i genitali sono il punto debole per eccellenza, un colpo ben assestato mette fuori combattimento per molti minuti) 2) colpirlo al volto con la borsa se l'avete, o con un ombrello evitate nel modo più assoluto di avvicinarvi o dare calci al busto, potrebbe afferrarvi una gamba e farvi cadere a terra 3) nel caso vi afferri per un braccio e vi tiri verso di lui non desistete ma fatevi tirare sfruttando questa forza per colpirlo con un violento calcio ai genitali (primo principio dell'autodifesa, sfruttare a proprio vantaggio la forza dell'avversario).

 

Nel secondo caso (a corta distanza) dobbiamo essere maggiormente prudenti ciò vuol dire che abbiamo le sue mani addosso (pericolo di strangolamento o di essere sbattute con la testa contro una parete). In questa situazione dobbiamo evitare di scatenare reazioni che facciano innervosire l'aggressore.

1) Se ci blocca per le mani cerchiamo di afferrarlo per i mignoli e giriamoli al contrario, contemporaneamente diamo una testata con la fronte sul naso dell'aggressore, quindi sferrate una ginocchiata ai genitali. Queste tre tecniche dovrebbero essere sufficienti a fargli mollare la presa.

2) Altra possibilità è quella di mettergli le dita negli occhi quindi eseguire la stessa ginocchiata come accennato

 

Spesso si legge di utilizzare oggetti come chiavi da portare nel palmo della mano, ottima cosa, ma va fatta a priori. Non sarebbe saggio metterci a rovistare nella borsetta mentre abbiamo qualcuno addosso che vuole violentarci.

 

Il caso più difficile è se l'aggressore ci tira a terra con se. In questo caso nel 90% dei casi la vittima viene costretta sotto la presa al collo dell'aggressore, situazione di grande pericolo. Cosa possiamo fare?

 

1) Se siamo in una zona movimentata, possiamo cercare di urlare nella speranza di attrarre l'attenzione di qualcuno, ma le urla potrebbero anche innervosire l'aggressore che potrebbe stringere ulteriormente. In questa situazione dovremmo innanzitutto inventarci qualcosa del tipo che siamo affette da una malattia trasmissibile sessualmente (portatori di epatite B o sieropositive all'Hiv) questo spaventerà sicuramente l'aggressore che come minimo tentennerà al pensare di contrarre una simile malattia.

 

Tecniche a terra:

 

1) Colpire ripetutamente l'aggressore con il pugno chiuso all'indirizzo del "pomo di adamo". Questo è un punto molto delicato che se opportunamente colpito provoca anche un senso di vomito. 2) Nell'attimo di disattenzione sferrate un'altro pungo allo sterno (altro punto delicato)

3) Cerchiamo di squilibrare l'aggressore spingendolo con forza alla nostra sinistra e con grande rapidità seguirlo nel movimento dando una ginocchiata ai genitali (sarete di fianco a lui nel ruotare)

 

queste tre tecniche se eseguite con rapidità e senza tentennamenti possono permettervi di liberarvi da questa presa.

 

In caso di scippo, furto o rapina vi consiglio di valutare sempre due cose: 

 

  1) Se l'aggressore è armato    2) Se è disarmato

 

In caso di arma da fuoco o da taglio è sempre evitabile una reazione. Si tratta spesso di persone che lo fanno di mestiere e non vale la pena rischiare la pelle per un telefonino o per un gioiello o del danaro. Solo persone veramente esperte possono reagire in questi casi, ma una reazione verso una persona armata può costarvi la vita, basta leggere le cronache.

 

In caso sia disarmato potete accennare ad una reazione ricordando delle tecniche già descritte. Casi molto comuni sono il tentativo di sottrazione della borsa da dietro alla vittima. Spesso il ladro si appoggia ad un complice che lo aspetta a bordo di un motociclo. L'aggressore segue la vittima e tenta di sottrargli la borsa nel momento che ritiene migliore. Evitate quindi tutti i luoghi e le situazioni già accennate. In caso che ciò avvenga il ladro sarà molto probabilmente al vostro fianco, potete reagire sferrando una gomitata all'indirizzo del naso. Altra alternativa è girarvi di scatto e colpirlo con una ginocchiata allo stomaco quindi spingerlo a terra.

 

In tutti i casi descritti occorre al termine delle tecniche applicate, darsi subito alla fuga per evitare possibili reazioni dell'aggressore che sicuramente non gradirà ciò che gli avete fatto.

 

È opportuno ricordare che le tecniche descritte non sono una formula magica da utilizzare in caso di aggressione. Esse vanno provate in palestra con l'aiuto di un istruttore preparato, con le opportune protezioni e su un "tatami regolamentare" al fine di evitare che cadendo possiate subire dei danni. Le tecniche descritte possono essere d'aiuto in casi estremi ma vi invito a rivolgervi ad una palestra qualificata dove approfondire l'argomento se lo ritenete utile per la tutela della vostra persona. Esistono una moltitudine di tecniche altrettanto efficaci per reagire, cosa fondamentale è esercitarsi per acquistare plasticità e scioltezza nei movimenti. Dare un pugno, un calcio o una ginocchiata non è poi così facile se non l'abbiamo mai fatto. Saper cadere a terra se non c'è una superficie morbida è fondamentale per evitarci distorsioni, traumi o fratture.

 

Imparare a difendervi non è un passatempo ne tanto meno una cosa da prendere sotto gamba. Una reazione stentata ed eseguita male può fare più danni che se non l'aveste fatta. Occorrono alcuni mesi di prove per definirsi preparati, leggere articoli, riviste e quanto altro può aiutarci a capire di più su questa materia, è inutile, resta comunque teoria. Affrontare realmente una persona è cosa diversa.

 

      Articoli  del Codice  Penale   sulla Difesa Personale

 

Art. 52 C. P. - Legittima difesa.

 

Non è punibile chi ha commeso il fatto per esservi stato costretto dalle necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 53 C. P. - Uso legittimo delle armi. La Legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.

 

Art. 54 C. P. - Stato di necessità.

 

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo, anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.

 

Art. 55 C. P. - Eccesso colposo.  

 

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preceduti dagli articoli 51, 52, 53, e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preceduto dalla legge come delitto colposo.

 

Art. 62 C. P. - Circostanze attenuanti comuni.  

 

Attenuano il reato, quando non vi sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) L'aver agito in stato d'ira, determinato da un fatto altrui ingiusto; (...).

 

                             V I O L E N Z A

 

Art. 519 C. P. - Della violenza carnale.  

 

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni (...).

 

Art. 521 C. P. -Atti di libidine violenti.  

 

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate (...), commette su taluni atti di libidine dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite (...). Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate (...), costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

 

Art. 581 C. P. - Percosse.

 

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia del corpo o della mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con una multa fino a 350,00€. Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato.

 

Art. 582 C. P. - Lesione personale.

 

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. (...).

 

Art. 609 bis C. P. - Violenza sessuale.  

 

(Introdotto dal 6 marzo 1996, dal combinato disposto dagli Art. 2 e 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.

1) Chiunque, con violenza o minaccia o mediante l'abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni;

2) Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali;  a) Abusando delle condizioni d'inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; b) Traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

3) Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

 

Art. 609 octies bis C. P. - Violenza sessuale di gruppo. 

 

(Introdotto dal 6 marzo 1996, dal combinato disposto dagli Art. 2 e 9, L. 15 febbraio 1996, n.66).

1) La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609 bis.

2) Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

3) La pena è diminuita se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste all'articolo 609 ter.

4) La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando corrono le condizioni stabilita dai numeri 3) e 4) del primo comma e del terzo comma dell'articolo 112.

 

Art. 610 C. P. - Violenza privata.  

 

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni (...).

Art. 612 C. P. - Minaccia. Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, con la querela della parte offesa, con la multa fino a lire 100.000. Se la minaccia è grave (...) la pena è la reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio.

 

                                   A R M I

 

Art. 585 C. P. - Circostanze aggravanti.  

 

(...) Agli effetti della legge penale per armi s'intendono:

 

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l'offesa della persona; 2) tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

 

Art. 4 T.U.L.P.S. - Porto d'armi od oggetti atti a offendere (L. 18 aprile 1975 n.110). 

 

(...) Non possono essere portati, fuori dalla propria abitazione o delle sue appartenenze, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori dalla propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti a offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da € 55,00 a € 220,00. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere,può essere irrogata la sola pena dell'ammenda (...). Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere (...). Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, di cartelli, di striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

 

            PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE  

 

  Natura del servizio:

 

La Prefettura autorizza il porto di pistola per difesa personale tramite il rilascio di un libretto, avente validità di 5 anni e di una licenza da rinnovare annualmente. La richiesta deve essere presentata al proprio Commissariato della Polizia di Stato (o al Comando Stazione Carabinieri quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.

 

Requisiti: Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni previste dagli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).

 

Documentazione occorrente per il primo rilascio di Porto di pistola:

 

• Domanda motivata in carta da bollo rivolta al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la propria residenza;

 

• certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia in bollo;

 

• certificato medico in bollo di idoneita' psico-fisica ai sensi del D.M. 14.9.1994;

 

• certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato da una Sezione di Tiro a Segno Nazionale o copia del congedo militare;

 

• due fotografie di cui una autenticata;

 

• ogni idonea documentazione intesa a comprovare il dimostrato bisogno di circolare armato;

 

Documentazione occorrente per il rinnovo della licenza annuale di porto di pistola:

 

• Domanda motivata in carta da bollo rivolta al Prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la propria residenza;

 

• certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia in bollo;

 

• certificato medico in bollo idoneità psico-fisica ai sensi del D.M. 14.9.1994

 

• ogni idonea documentazione intesa a comprovare il dimostrato bisogno di circolare armato;

 

• autocertificazione antimafia in bollo ai sensi del D.L. 8.8.1994 n. 490(da farsi in Comune o in Prefettura)

 

• certificato del casellario Giudiziale e certificato dei carichi pendenti rilasciata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondariato rientra il Comune di Residenza dell'interessato;

 

• certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso la Pretura nella cui giurisdizione territoriale rientra il Comune di residenza dell'interessato

 

Documentazione occorrente per il rinnovo di libretto quinquennale di porto di pistola:

 

domanda in bollo indirizzata alla Prefettura della Provincia nel quale il richiedente ha la propria residenza;

 

attestazione del versamento di € 2,00 sul c\c n. 4572 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato;

 

n. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata.

 

Ulteriori precisazioni:

per i richiedenti in servizio presso le Forze di Polizie o altre Forze Armate dello Stato, sono esentati dall'obbligo di esibire il certificato di idoneita' al maneggio delle armi e le certificazioni giudiziali.

Normative:

 

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773 artt. 11, 42 e 43),

- Regolamento di esecuzione del Testo Unico ( Regio Decreto 6.5.1940 n. 635 art. 61 e seguenti

 

Coltello, quando mi fermano se la lama è troppo lunga

Dopo quanti centimetri di lunghezza non si può portare fuori casa un coltello da cucina, una catana o altra lama?

 

La legge non stabilisce una lunghezza determinata della lama, al di sotto della quale portare con sé un coltello sia lecito e oltre la quale sia invece reato. Ciò che conta è l’uso che del coltello, indipendentemente dalle sue dimensioni, si possa fare. Ci si spiega meglio.

 

Il coltello è considerato dalla legge uno strumento atto a offendere o arma impropria, con ciò intendendo che la sua naturale destinazione non è l’offesa, ma il taglio di materiali vari; tuttavia esso può anche essere utilizzato, impropriamente, come arma [1].

 

In quanto arma impropria, dunque, il coltello può essere liberamente tenuto in casa e, fuori casa, si può portare solo se esiste un giustificato motivo [2].

Per giustificato motivo si intendono le esigenze di chi porta con sé il coltello, esigenze che vanno valutate caso per caso, in base alle caratteristiche del coltello ed alla personalità del suo possessore [3].

Si pensi ad esempio al camionista che porta con sé un coltello da cucina per prepararsi il pranzo, oppure ad una famiglia che porta con sé un coltello per prepararsi dei panini durante un picnic: nessuno potrebbe contestare loro il possesso del coltello nell’abitacolo del camion, o nel cestino del picnic e ciò sia che si trattasse di un coltellino svizzero, sia che che si trattasse di un coltello da cucina con lama da 12-14 cm; diversamente non sarebbe altrettanto giustificabile il possesso degli stessi coltelli predetti nello zaino di un ragazzo che passeggia in città.

 

Ciò che dunque rende lecito o illecito il possesso di un coltello non è la lunghezza della sua lama, ma la ragione che lo giustifica.

 

Un tempo era considerato lecito il possesso di coltello con lama di lunghezza inferiore ai 4 cm [4]. Questa previsione è stata però superata la una legge introdotta nel 1975 e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che hanno imposto come unico parametro quello del giustificato motivo [5].

 

Diversamente dal coltello è considerato una vera e propria arma il pugnale [6]: esso infatti è dotato di doppia lama e di punta acuminata, dunque la sua destinazione è necessariamente l’offesa.

Il pugnale è dunque considerato arma propria, va sempre denunciato alle forse di Polizia e non ne è mai consentito il porto.

 

Vi sono solo due casi in cui è possibile portare con sé un pugnale:

·        quando si tratta di pugnale da sub, ovviamente quando il possesso è giustificato da attività di pesca subacquea;

·        quando è in dotazione alle Forze dell’ordine al pari di un’arma da sparo.

 

La distinzione tra pugnale e coltello è importantissima in quanto il possesso ingiustificato di coltello è considerato contravvenzione e punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni [7] e con il pagamento di un’ammenda da 1000 a 10.000 euro; il possesso di un pugnale, invece, è considerato porto abusivo d’armi [8], reato punito con l’arresto da 18 mesi a 3 anni.

 

LA SENTENZA

Cass., 24/06/1970, n. 0430: “Agli effetti dell’art. 80 R.D. 6 maggio 1940, n.635, che determina gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell’art. 42 T.U. leggi di P.S., per lama di coltello deve intendersi non solo la parte tagliente, ma anche la parte non tagliente di raccordo al manico“.

 

Cass., 15/04/1975, n. 4143: “E’ punibile ai sensi dell’art. 699 C.P. il porto del tipo ‘molletta’, poiché esso assume le caratteristiche di un pugnale o di uno stiletto. Invero, agli effetti dell’art. 39 del T.U. legge di P.S., sono considerate armi proprie, oltre tutte le armi da sparo, tutte le altre la cui destinazione è l’offesa alla persona e l’art. 45 del regolamento comprende espressamente fra gli strumenti da punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona i pugnali e gli stiletti, per i quali non è ammessa licenza“.

 

Cass., 09/03/1981, n. 1967: “Il porto abusivo delle armi bianche proprie – ossia di quelle a punta e taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona – è punito ai sensi dell’art. 699 del C.P., mentre il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione e delle appartenenze di esse, delle armi bianche

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[1] Art. 45, comma 2, Regolamento di attuazione del TULPS, R.D. 18/06/1931, n. 773

[2] Art. 4, L. 110/1975

[3] Cass. sent. n. 580/1996

[4] Art. 80, R.D. 635/1940

[5] Cass. sent. n. 580/1996

[6] Art. 45, Regolamento attuativo del TULPS, R.D. 18/06/1931, n. 773

[7] Art. 4, L. 110/1975

[8] Art. 699 c.p.